Di Vittorino Andreoli “Una psichiatria che neghi la pericolosità, sostiene, ed anzi sancisce, i manicomi giudiziari e una psichiatria del delinquere. Occorre dare risposta ai casi di chi è malato e violento. Se la psichiatria ufficiale nega la pericolosità, continueranno a vivere i manicomi giudiziari. A tenerli in vita non è la giustizia, ma la psichiatria. La modificazione nel 1978 dei manicomi, fatta passare per una decisione politica, in realtà era dettata da esigenze scientifiche che nel nostro Paese si sono ammantate di ideologia, diversamente da altri Paesi. I malati di mente non danno un contributo alla violenza superiore a quello della popolazione in generale e la violenza non può pertanto diventare la misura della follia e del suo gradiente di gravità. “
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari non hanno goduto della legislazione che ha abolito i cugini manicomi e che dunque sono rimasti al di fuori dell’ampia trasformazione che questi avevano avuto prima della legge 180 del 1978. Non sono stati toccati da quella legge in quanto istituti che dipendevano allora e dipendono ora non dal Ministero della Salute, ma da quello della Giustizia.
Ciò non significa che non si siano alzate sovente voci che richiamavano alla necessità di inserire nello stesso corso anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che non si sia parlato di chiusura. Di fatto ciò non è avvenuto.
L’idea comune ai manicomi, civili o giudiziari, era il Positivismo, quella scuola capeggiata da Bianchi, Lombroso e Sighele che oltre a occuparsi di folli, si era dedicata anche alla follia criminale e per entrambe le situazioni aveva teorizzato che si trattasse di una degenerazione mentale insanabile e che, dunque, il problema della società era il controllo e la reclusione per impedire che si iterassero i comportamenti folli o le follie criminali.
Una concezione che si è fortemente trasformata. Questa trasformazione è alla base della chiusura dei manicomi provinciali e dovrebbe essere la premessa per modifiche di quelli giudiziari.
Vogliamo sottolineare che la modificazione nel 1978 dei manicomi, fatta passare per una decisione politica, in realtà era dettata da esigenze scientifiche che nel nostro Paese si sono ammantate di ideologia, diversamente da altri Paesi
L’esigenza nasceva e nasce, sul piano scientifico, dalla non accettabilità, oggi, della scuola lombrosiana o del Positivismo della Scuola criminale italiana, sostituito, per riportare in maniera rapida i risultati, dalla dimostrazione che il comportamento normale o folle e quello criminale non sono riportabili e riducibili alla sola situazione biologica del cervello o dei geni che ne organizzano la struttura, ma occorre aggiungervi anche una componente psicologica, legata alle esperienze del singolo e in modo particolare a quelle delle prime fasi della vita, l’infanzia, oltre a un terzo fattore dato dall’ambiente, cioè dal “luogo” in cui quei comportamenti si estrinsecano: ambiente inteso come luogo geografico, ma soprattutto come relazione
La biologia è fondamentale, ma non diversamente dagli altri fattori: e solo la loro combinazione fa emergere il comportamento folle o delinquente. Tutti e tre i fattori hanno un peso, anche se diverso caso per caso, non tale tuttavia da attribuire a uno soltanto la determinazione meccanica, e dunque quel fatalismo che era alla base del credo lombrosiano.
Su questa certezza scientifica, quanto meno allo stato attuale della ricerca, non è possibile in alcun modo sostenere la tesi del criminale nato e del criminale immodificabile, bensì si apre il campo, anzi si impone, della possibilità della prevenzione del comportamento del criminale e della sua riabilitazione.
Una idea fondamentale a ogni ordinamento giuridico che, applicando una pena, deve ammettere che si tratta sempre di pena temporanea e riabilitante. Manca la possibilità di sostenere la pena indefinita o addirittura preventiva, come la scuola di criminologia positiva aveva sostenuto.
Non si può dimenticare il Congresso di criminologia del 1896 a Ginevra, in cui Lombroso riuscì a far passare la mozione per cui il delinquente che doveva ricevere una pena adeguata al reato, nel rispetto dei principi giuridici, doveva tuttavia non ritenersi libero dopo averla scontata, poiché si trovava in condizione di commettere lo stesso reato o un altro magari più grave. Insomma se la pena era legata al crimine commesso, la libertà doveva essere negata, per tener conto dei crimini che il delinquente avrebbe commesso.
Questo richiamo diventa importante per sottolineare che se la istituzione dei manicomi criminali era stata dettata da quelle teorie, e sono rimasti immutati dalla data della loro istituzione, essendo cambiata la conoscenza scientifica e la teoria, devono modificarsi.
Lo stesso concetto può anche essere espresso affermando che, se ha avuto un senso il cambiamento di manicomi provinciali, tenuto conto della diversa lettura e trattamento della follia,non possono rimanere immutati quelli della giustizia che non sono altro che manicomi, in cui entra una follia che ha commesso dei reati.
In pratica la storia dei manicomi provinciali ha toccato indirettamente e ha influenzato anche quelli giudiziari.
Non in maniera legislativa o diretta, ma ha riportato il clima culturale che si era mosso attorno alla riforma, o meglio alla rivoluzione che ne aveva fatto sancire la chiusura.
Un effetto di due tipi: il primo costituito dalla diminuzione della popolazione. Il secondo effetto si è espresso sulla conduzione che sempre più ha perso il rigore della custodia per aprirsi a veri e propri interventi di terapia riabilitativa, con una ristrutturazione dei luoghi e l’invenzione di “terapie” che si erano imposte anche nella psichiatria che si era nel frattempo chiamata territoriale. Esistono iniziative di terapia occupazionale, di arte terapia, di interventi di gruppo.
Insomma se gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono stati al di fuori della riforma legislativa, non sono stati esclusi da iniziative di rinnovamento, proprio perché a dirigerli c’erano degli psichiatri e quindi una cultura che cambiava esattamente come quella di chi lavorava nella nuova psichiatria.
Si farebbe un errore e una ingiustizia verso coloro che operano in queste strutture se si volesse affermare che sono rimaste immobili, come se nulla fosse accaduto nella psichiatria in generale e non solo in quella italiana. Di fatto sono cambiati i medici psichiatri e gli stessi agenti di polizia penitenziaria sono più attenti ai bisogni del malato. E già questo termine malato, che si è imposto su delinquente, è un segnale del cambiamento.
Vale la pena di porci una domanda e cioè se sarebbe stato possibile immettere i manicomi giudiziari sullo stesso binario o su un binario parallelo a quello seguito dai manicomi ordinari. Una domanda che non è solo pleonastica, una sorta di gioco dei possibili percorsi della storia, quando è ben stabilito che ne ha seguito uno e soltanto uno, quello che si è imposto. È una domanda che serve tuttavia a focalizzare il problema specifico che esisteva allora e che si pone anche oggi.
Per chiarezza vogliamo dire che a nostro avviso non era possibile e sarebbe stato un errore accomunarli allo stesso destino.
La legge 180 ha cambiato la definizione di folle: non più “chi è pericoloso a sé e agli altri o è di pubblico scandalo”, definizione della legge del 1904, ma ora, con la legge 180/1978, la definizione del “disturbo psichico” è esclusivamente medica e nella legge non si fa mai riferimento alla parola “pericolosità”, ritenendola estranea al malato psichico o quantomeno non specifica e che comunque la violenza, la pericolosità non sia un sintomo psichiatrico e non possa interessare lo psichiatra, ma riguardare le forze dell’ordine se mai si fosse manifestata.
Si era effettivamente messo in luce, e ciò risulta vero anche oggi, che i malati di mente non danno un contributo alla violenza superiore a quello della popolazione in generale e che la violenza non può pertanto diventare la misura della follia e del suo gradiente di gravità.
Il malato psichico era, per quella legge, un malato che andava curato dove vanno tutti gli altri malati, gli ospedali civili, e da medici che dovevano svolgere una attività sanitaria secondo i criteri della medicina in generale con la sola preparazione scientifica e la deontologia medica. Tutto ciò che esorbitava da questo scenario era compito d’altri, incluso il controllo della violenza: se c’era, era un fatto che si aggiungeva alla malattia mentale, ma non era strutturale.
Questi principi, che certo furono discussi allora e lo sono adesso, non si possono applicare al malato di mente sottoposto a misure giudiziarie che si fondano sull’aver egli commesso reato e sulla possibilità che il reato venga reiterato.
Non si può cancellare la violenza che è alla base del reato per il quale si è proceduto.
Una psichiatria che neghi la pericolosità è inconciliabile con l’operare giuridico che valuta proprio la pericolosità e si pone il problema se chi l’ha attuata sia responsabile. Non può cancellare il motivo stesso dell’obbligo dell’azione penale e non può dividere il soggetto incriminato in un malato di mente da dare agli psichiatri della nuova psichiatria e un violento da dare invece alla reclusione.
Comunque si voglia vedere la posizione di chi ha commesso reato, e dunque ha usato violenza, non si potranno cancellare il fatto e la pericolosità, né negare che la pericolosità sia connessa a persona malata di mente. Non la si può negare e separare come ha fatto la Legge 180. Qui esiste il reato, un capo di imputazione, una provata colpevolezza.
Se la legge 180 è compatibile con la cura, non è compatibile con la responsabilità della giustizia che parte da una violenza espressa di cui si deve occupare, anche se è compiuta da chi è affetto da disturbo psichico. Non può consegnare chi ha commesso reato ad uno psichiatra della legge 180 che afferma per principio di non volersi occupare di pericolosità perché “è compito di altri” Se è così,
e su ciò si può eccepire, certo quel malato pericoloso non lo si può né dividere, né darne un pezzo all’organizzazione penitenziaria e un pezzo alla psichiatria del territorio.
La pericolosità è il problema reale anche ai giorni nostri: la psichiatria può negarlo e chiamarsene fuori ma non lo può fare il magistrato per il quale la pericolosità non solo esiste, ma è la preoccupazione stessa della sua funzione prevenirla e ridurla.
A scanso di labirinti di parole che non ci sono congeniali, mentre affermo (e l’ho dimostrato nella mia professione), che la legge 180 e i suoi principi sono in grado di dare risposta ai bisogni del malato psichico e quindi che è da mettere la parola fine ai manicomi controllando ogni nostalgia, affermo allo stesso modo che la pericolosità esiste all’interno della follia, e che il delirio, per esempio, ha un alto rischio di errata interpretazione della realtà e di reazioni violente proprio per interpretazioni inadeguate: si pensi al delirio persecutorio. Sostengo dunque che la pericolosità è parte della psichiatria e che solo una psichiatria che voglia gestire la pericolosità potrà occuparsi anche di chi ha commesso reato e soffra contemporaneamente di disturbi mentali, anzi lo abbia commesse in quanto malato. Fino a che la psichiatria ordinaria, quella della legge 180, non ammette questa possibilità, non sarà possibile cancellare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dove si cura la follia che ha commesso delitti e dunque si è espressa in una pericolosità configurata nei reati per i quali esiste l’obbligo dell’azione penale.
Questo andava detto fin da ora, per mostrare che la asimmetria tra legislazione psichiatrica dei malati ordinari e quella del malati con comportamenti criminali è necessaria, in queste condizioni storiche, e non sanabile allo stato presente.
Ciò non significa che le strutture debbano essere quelle odierne, ma certo che alla giustizia servono luoghi che si occupano di disturbati psichici violenti. E non importa se sono tanti o pochi e se la violenza non sia percentualmente più elevata rispetto alla popolazione in generale: ciò che conta è che esistono e che la legge si deve occupare di quelli che ci sono di fatto, anche se al limite, fosse uno solo. L’ammissione di principio, nella situazione attuale, di luoghi per questo tipo di combinazione: disturbo psichiatrico e violenza, che significa, nella mia prospettiva, “disturbo psichiatrico con la violenza come sintomo strutturale”, determina la necessità di una psichiatria che non affermi categoricamente di non volersi occupare di ciò.
Né può giocare sulla affermazione che di fatto se ne occupano i Trattamenti sanitari obbligatori (TSO), poiché è noto che la degenza media anche in questi casi è di pochi giorni, spesso con reingressi ritmici: questo rischio non si ammette nel caso di soggetti che abbiano commesso un delitto, poiché potrebbe reiterarsi ad ogni dimissione.
Una psichiatria che neghi la pericolosità, sostiene, ed anzi sancisce, i manicomi giudiziari e una psichiatria del delinquere.
Ciò a me non piace, ma il punto di osservazione deve centrarsi sulla psichiatria, non sul sistema giudiziario.
I manicomi criminali sono nati quando la psichiatria ufficiale ha sancito, con Lombroso, che il delinquente è un degenerato il quale, se commette un delitto, certamente lo reitera e allora va custodito per sempre.
Se questo non è più vero e vogliamo che il sistema giudiziario dia risposte nuove, in linea con la psichiatria attuale, occorre dare risposta ai casi di chi è malato e violento. Se la psichiatria ufficiale nega la pericolosità, continueranno a vivere i manicomi giudiziari. A tenerli in vita non è la giustizia, ma la psichiatria.
Queste considerazioni servono a mostrare che la nostra ricerca si inserisce in problemi di grande attualità e si interroga sulla modalità migliore per rispondere ai bisogni del malato che oggi si trova all’interno degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e continua ad andarci. Non si tratta di una ricerca accademica, ma centrata su problemi e problemi urgenti, e si pone come uno strumento da dare a chi spetta il compito decisionale, per poter fare valutazioni conformi ai dati.
Fonte VITTORINO ANDREOLI, “Anatomia degli Opg”

