Il legame tra stress ed emicrania è complesso. Nella sua concezione recente, lo stress è visto come un processo transazionale tra un individuo e il suo ambiente, in cui l’individuo fornisce una risposta a una coercizione interna o esterna. Questa articolo è una review dell’evidenza a favore di una relazione tra stress ed emicrania. Molti studi mostrano che il 50-80% dei pazienti riporta lo stress come fattore precipitante delle proprie cefalee emicraniche. Molti autori hanno suggerito che lo stress acuto può provocare modificazioni biologiche che abbassano la soglia di suscettibilità del soggetto a un attaccco emicranico. È stato anche dimostrato che l’incidenza dell’emicrania è maggiore quando i livelli di stress sono stati maggiori nell’anno precedente. Ciò suggerisce che oltre a essere un fattore precipitante delle crisi, lo stress potrebbe anche essere un fattore precipitante della malattia in individui suscettibili. Inoltre lo stress può innescare la cronicizzazione dell’emicrania. Questo è stato dimostrato in molti studi retrospettivi e in uno studio prospettico. L’iperalgesia e la sensibilità centrale al dolore indotte dallo stress cronico possono in parte spiegare questo fenomeno. Molti studi retrospettivi inoltre hanno rilevato che gli eventi avversi durante l’infanzia, come l’abuso sessuale e fisico, sono più frequenti nei soggetti emicranici che nei non-emicranici. Nonostante ciò, non ci sono studi prospettici che considerino un legame causale tra abuso nell’infanzia ed emicrania in età adulta. Un altro punto da affrontare è la comorbilità fra lo stress correlato ai disturbi psichiatrici, come il disturbo da stress post-traumatico, e l’emicrania. Anche in questo caso molti studi condotti in grandi campioni della popolazione generale sono convincenti. Tutto questo porta a proporre terapie di gestione dello stress ai soggetti emicranici. Studi randomizzati e controllati e metanalisi hanno dimostrato che le terapie di rilassamento, di biofeedback e quelle cognitivo-comportamentali di gestione dello stress sono efficaci nella profilassi dell’emicrania, soprattutto nei bambini. L’uso di queste terapie è particolarmente interessante in associazione ai trattamenti farmacologici nei pazienti con crisi frequenti. Tuttavia la maggior parte degli studi ha standard metodologici bassi. Malgrado ciò le terapie di gestione dello stress in Francia vengono proposte come trattamento di profilassi nelle raccomandazioni per il trattamento dell’emicrania.
FONTE: Radat F. – Rev Neurol (Paris). 2013 Apr 19 – Centre douleur chronique, CHU Pèllegrin, Bordeaux cedex, France.
Stress ed emicrania
Depressione e predisposizione genetica
Che ruolo gioca la genetica nella depressione? E in che modo può essere utile per differenziare i sottotipi del disturbo, caratterizzati da manifestazioni sintomatologiche diverse tra loro? È quanto si sono chiesti psichiatri e genetisti del Virginia Institute for Psychiatric and behavioral genetics della Commonwealth university di Richmond, in Virginia, in uno studio coordinato da Kenneth S. Kendler e pubblicato su Jama psychiatry. Lo studio è stato condotto su un numero davvero impressionante di gemelli (oltre 7.500), sia monozigoti sia dizigoti, dello stesso sesso o di sesso opposto. Tra questi vi erano 3.084 coppie. È stata analizzata, tramite questionari inviati per posta, la prevalenza di disturbi depressivi maggiori così come definiti dal Dsm-IV, che richiede 9 diversi criteri sintomatologici. «Umore, edonia, funzioni vegetative, attività psicomotoria, contenuto e funzioni cognitive sono tra gli elementi richiesti dal Dsm per valutare lo stato depressivo» spiega Kendler. «La cosa sorprendente è che tali criteri sono stati stabiliti solo su base clinica, quindi fenotipica, ma sia studi clinici sia studi epidemiologici suggeriscono che insieme formino un’unica dimensione, che abbiamo tentato di analizzare con gli strumenti della genetica». Gli studi sui gemelli sono essenziali per discriminare, all’interno di possibili modelli eziologici, la componente ambientale da quella genetica e, soprattutto, per comprendere se una patologia è legata a singole dimensioni di rischio genetico. I risultati di questa analisi dimostrano che, nel caso della depressione maggiore e malgrado ciò che pensa la maggior parte degli psichiatri, esistono tre grandi gruppi di pazienti accomunati da profili sintomatologici comuni (prevalentemente cognitivi e psicomotori, prevalentemente legati all’umore e sintomi prevalentemente neurovegetativi, tra i quali i disturbi del sonno) che corrispondono a tre diverse dimensioni di rischio genetico. «Ora gli studi devono concentrarsi sull’identificazione dei geni coinvolti che potrebbero anche dar luogo a meccanismi eziologici diversi a livello neurotrasmettitoriale» conclude l’autore.
FONTE: Jama Psychiatry, Published online April 17, 2013- Doctornews 22 aprile
Sport come terapia
Lo sport può essere una medicina, che proprio per questa sua prerogativa va assunta con dosaggi precisi e in base alle caratteristiche della persona che lo pratica. Farne poco non serve, ma esagerare può dare effetti collaterali. Così dice Gianfranco Beltrami, docente del corso in Scienze Motorie dell’Università di Parma e membro del consiglio direttivo della Fmsi (Federazione medico sportiva italiana). Occorre quindi predisporre un piano su misura per ognuno e la “ricetta” va prescritta da uno specialista in medicina dello sport, specie se è presente una malattia cronica. In questo modo si evitano i rischi di “overdose” di questa terapia naturale, che possono danneggiare l’apparato muscolo-scheletrico. Fatte queste necessarie precisazioni, via libera a movimento che ha un lungo numero di indicazioni come “coadiuvante” in diverse patologie. Basti pensare ad esempio alle malattie cardiovascolari, prima tra tutte l’infarto: anche in seguito ad un episodio ischemico acuto del cuore si può programmare un’attività fisica mirata, che preveda sport aerobici, ricordando che la prescrizione deve mutare in base all’età. Allo stesso modo lo sport può essere una terapia in caso di obesità o di malattie del metabolismo e addirittura aiutare a riprendersi chi soffre di depressione. Solo ci vuole sempre la corretta indicazione e il ruolo del medico è vitale per ottimizzare il rapporto rischi-beneficio di questo trattamento.
Font: Corriere Salute de Il Corriere della Sera del 19 maggio, pagina 48
Come un cane aiuta i bambini, Pet therapy
Sistema immunitario più forte se il bambino cresce vicino ad un amico a quattro zampe. Addirittura anche in chiave di prevenzione delle allergie. In base a quanto riporta una ricerca condotta a Detroit, apparsa su Clinical and experimental Allergy, per il bimbo venire su a contatto con l’animale può davvero ridurre il pericolo di andare incontro ad allergia. Questo è solo un esempio di quanto la pet therapy possa rappresentare un supporto, non solo psicologico ma anche utile sotto l’aspetto fisico, per i bambini e per gli adulti. Ad esempio, per il bimbo che soffre di autismo, un cane che arriva in casa contribuisce a ridurre i valori di cortisolo, l’ormone dello stress, e quindi a controllare meglio l’aggressività. La stessa azione anti-stress si è però osservata anche negli adulti, almeno a quanto riporta una ricerca della Virginia Commonwealth University condotta in un’azienda di oltre 500 dipendenti. Il cane sul luogo di lavoro renderebbe più tranquilli e addirittura favorirebbe un miglioramento della prestazione produttiva. In ultimo, non dimentichiamo che nel prossimo futuro il fiuto di Fido potrebbe diventare un utilissimo strumento per la diagnosi. Qualche anno fa si parlava di cani addestrati a riconoscere alcuni tumori annusando le urine dei pazienti, ed oggi pare che l’olfatto dell’amico a quattro zampe possa anche cogliere nelle feci la presenza di clostridium difficile, germe responsabili di gravi forme di diarrea in ospedale.
FONTE: Sette de Il Corriere della Sera del 17 maggio, pagina 124
Efficacia su depressione di psicoterapia cognitiva e paroxetina
La terapia cognitiva e con farmaci antidepressivi sono trattamenti efficaci per la depressione, ma poco si sa circa la loro efficacia relativa nel ridurre i singoli sintomi depressivi. Utilizzando i dati di un recente studio clinico di confronto fra terapia cognitiva, farmaco antidepressivo, e placebo nel trattamento della depressione moderata-grave, abbiamo esaminato se ci fosse un vantaggio relativo di ogni trattamento nel ridurre la gravità di specifici gruppi di sintomi depressivi. Il campione era costituito da 231 pazienti ambulatoriali depressi assegnati in modo casuale a: terapia cognitiva per 16 settimane (n = 58), trattamento con paroxetina per 16 settimane (n = 116), o farmaco placebo per 8 settimane (n = 57). Sono state esaminate le modifiche in cinque sottogruppi di sintomi depressivi: umore, cognitivo/ideazione suicidiaria, ansia, sintomi tipici-vegetativi, e atipici-vegetativi. La paroxetina ha portato ad una maggiore riduzione dei sintomi cognitivi/ideazione suicidiaria rispetto al placebo per 4 settimane, ed entrambi i trattamenti, farmaco e psicoterapia, hanno ridotto i sintomi più del placebo per 8 settimane. La terapia cognitiva ha ridotto i sintomi atipici-vegetativi di più rispetto al placebo per 8 settimane e di più dei farmaci durante tutto lo studio. Questi risultati suggeriscono che i farmaci e la terapia cognitiva conducono a diversi modelli di risposta per quanto riguarda i sintomi specifici di depressione e che l’efficacia generale di questi due trattamenti ben convalidati può essere ricondotta in gran parte a cambiamenti nei sintomi cognitivi o atipici-vegetativi.
FONTE: Fournier JC, Derubeis RJ, Hollon SD, Gallop R, Shelton RC, Amsterdam JD.,* “Differential change in specific depressive symptoms during antidepressant medication or cognitive therapy” – Behav Res Ther. 2013 Apr 12;51(7):392-398. doi: 10.1016/j.brat.2013.03.010.
* Department of Psychiatry, University of Pittsburgh School of Medicine, 3811 O’Hara Street, Pittsburgh, PA 15213, USA.
Opg, Proroga chiusura aprile 2014
Via libera da parte della commissione Affari sociali al testo del decreto Balduzzi che contiene le indicazioni sulla sperimentazione del metodo stamina e la proroga per la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari ad aprile 2014. La commissione ha dato mandato al presidente Pierpaolo Vargiu, di portare il testo in Aula dove è prevista la discussione generale già nella mattina di domani. Il voto è invece in calendario per il prossimo lunedì 20 maggio.
Segue il testo
DL 24/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria
(C. 734 Governo, approvato dal Senato)
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Articolo 1.
(Modifiche e integrazioni all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9).
1. All’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il termine per il completamento» sono sostituite dalle seguenti:
«Il completamento» e le parole: «e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 10 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «è disciplinato ai sensi dei commi seguenti»;
b) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 31 marzo 2013» sono sostitute dalle seguenti:
«Dal 10 aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e»;
c) al comma 6, alla fine del secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali» e dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al
comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l’autorità
giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia »;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: “dal comma 5” sono inserite le seguenti: “e dal terzo periodo del comma 6”;
d-bis) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare al grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e al conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale»;
e) il comma 9 è sostituto dal seguente: «9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.».
2. Resta fermo il riparto di fondi tra le regioni di cui al decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera b), nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1, lettera d). Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, altresì, ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse
finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell’8 marzo 2013.

