Quando si parla di colpa medica i giudici non devono sostituirsi ai consulenti nelle valutazioni tecniche. Una Corte d’appello non può sostituirsi «alle valutazioni tecniche dei periti e dei consulenti», avanzando considerazioni «di apparente natura scientifica, ma non ancorate a riferimenti di letteratura scientifica o di affermazioni categoriche di periti o di consulenti». Il monito è arrivato dalla quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 45920, depositata il 1° dicembre scorso), che ha annullato con rinvio il verdetto emesso nel 2006 dalla Corte d’appello di Roma nei confronti di un medico di pronto soccorso, ritenuto responsabile civilmente della morte di un paziente.
Sanità del Sole 24 Ore informa che il medico, assolto in primo grado dall’accusa di omicidio colposo perché per i consulenti del Pm e i periti non era stata acquisita la prova il decesso sarebbe stato evitato, era stato invece ritenuto colpevole, ai soli effetti civili, dai giudici d’appello.
Fonti: Sanità del Sole 24 Ore, pag. 1, 27.
Fonte edott.it

