Ispettore di Polizia uccide collega, Era già stato sospeso per malattia psichiatrica
I familiari dell'agente ucciso chiedono giustizia
"Siamo sconvolti, chiediamo giustizia". Così i familiari di Davide Aiello, l'agente di polizia penitenziaria ucciso da un collega la notte scorsa nel carcere di Bicocca, a Catania, commentano quanto accaduto. L'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della famiglia, fa sapere che i parenti della vittima "si affidano pienamente" alla magistratura.
"Certo, viene spontaneo chiedersi - afferma il penalista - come sia potuto accadere che un soggetto, che si dice avesse già manifestato problemi di equilibrio mentale, sia tornato in servizio e abbia mantenuto la libera disponibilità dell'arma".
La follia era latente e ben camuffata ed è esplosa all'improvviso dopo un normale turno di servizio, durato sei ore, all'interno del penitenziario di Bicocca. Un ispettore di polizia penitenziaria ha freddato senza apparente motivo un suo collega. La mente dell'omicida era corrosa da un tarlo: il bene assoluto, il male assoluto, satana. Egli rappresentava il Bene, il collega il Male e dunque andava sconfitto.
L'ispettore di polizia penitenziaria Mauro Falcone, ieri, a mezzanotte in punto, concluso il suo lavoro giornaliero di capoturno, ha dato le «consegne» al collega del turno successivo, ha ritirato dagli uffici la propria pistola d'ordinanza, una calibro 9 parabellum, ed è uscito dalla struttura penitenziaria come al solito. Senza tradire nulla che non fosse normale. Ma anziché andare subito a dormire nella vicina caserma del corpo (dove di solito pernottava, dato che la sua residenza è a Piazza Armerina), ha preso un caffè e ha vagato per un'ora e mezza. Qualche collega lo avrebbe anche visto, in un angolo, inginocchiato, a pregare e sfogliare un testo sacro (forse la Bibbia) nella penombra. Poi verso l'una e trenta, è rientrato nell'edificio di Bicocca dall'ingresso principale, in gergo «la prima portineria», dove il suo collega Davide Aiello, di 31 anni e mezzo, che era da solo a far da piantone nel retro di una di guardiola, gli ha candidamente aperto il portone per farlo entrare.
Evidentemente Falcone era già farneticante e teneva la pistola in pugno. Aiello deve aver avvertito il pericolo, quindi probabilmente ha cercato di mettersi al riparo; si è alzato dalla sua postazione cercando di guadagnare l'uscita. Ma Falcone non gli ha dato scampo; non gli ha dato neppure il tempo di arrivare davanti alla porta e gli scaricato addosso l'intero caricatore dell'arma di ordinanza, quindici colpi, esplosi con ferocia, forsennatamente, con la determinazione di un «vendicatore» che stava sconfiggendo il «male assoluto» esistente in questa terra.
Quando sono arrivate le volanti della polizia per arrestarlo, l'ispettore, che nel frattempo aveva raggiunto la propria camera in caserma, si è fatto arrestare senza battere ciglio, giustificando il proprio gesto con quelle motivazioni folli.
Secondo il procuratore della Repubblica D'Agata, al momento sembrerebbe trattarsi di un caso di «ordinaria follia», poiché non vi sarebbero elementi tali da alimentare altre ipotesi. Sì, perché l'omicida non aveva mai avuto contrasti sul posto di lavoro, né con la vittima, né con altri colleghi e malgrado l'anno scorso avesse fruito di tre mesi di permesso per «malattia», essendo afflitto da frequenti stati d'ansia, una commissione collegiale militare composta da medici psichiatri lo aveva visitato e giudicato idoneo al servizio.
Nei tre mesi di malattia, l'amministrazione carceraria, com'è d'obbligo nei casi di patologie di questo tipo, gli aveva revocato temporaneamente la pistola d'ordinanza, pistola che gli è stata regolarmente restituita al suo rientro in servizio.
La vittima, che aveva raggiunto il grado di assistente, avrebbe dovuto compiere 32 anni nel prossimo mese di novembre; viveva a Tremestieri Etneo coi genitori e tre fratelli; sia il padre, sia i fratelli lavorano in una ditta che si occupa di manutenzioni di ascensori. Il ragazzo ucciso era fidanzato da sei mesi e chissà quanti progetti e quanti sogni aveva fatto con la sua ragazza. Un ragazzo sereno nel fiore degli anni, che al lavoro godeva di stima e di fiducia, anche da parte dei dirigenti del carcere che gli affidavano spesso incarichi di responsabilità, come quello di sovrintendere alla «sala regìa» del penitenziario o svolgere compiti di segretariato. Questa morte violenta ha falciato tutto in un momento.
L'omicida, invece, nato a Desio, in provincia di Milano (da emigrati siciliani), risiedeva a Piazza Armerina, in provincia di Enna. È sposato e padre di due maschietti, uno di dieci anni, l'altro di 14. Anche per loro, quest'orribile delitto, rappresenta, per altro verso, una tragedia enorme.
Fonti: La Sicilia, SiciliaInformazioni)
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Molti psichiatri sostengono
Molti psichiatri sostengono che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 180 del 1978, non sussisterebbe più, in capo al medico psichiatra, una posizione di garanzia in funzione neutralizzatrice del pericolo di atti autolesionistici, a meno che il paziente non sia nelle condizioni di essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in quanto, inconsapevole del proprio stato di malattia, rifiuti le cure.
L'affermazione non può essere condivisa.
PERCHE’
La L. n. 180 ha unicamente sancito la fine del modello custodiale e segnato il passaggio, in una logica volontaristica, ad un sistema di cura fondato sulle concrete esigenze del paziente e sul suo consenso. E così, invero, che spesso gli stessi psichiatri impongono, per le concrete esigenze di cura ei pazienti, momenti di custodia concordati (non si può, nel caso di specie, mettersi in dubbio che il paziente può coscientemente accettare il regime di divieti di uscita, salvo specifiche autorizzazioni), come tali non contrari al regime di ricovero volontario.
In tal modo impostato il rapporto terapeutico in regime consensuale di custodia - vigilanza temporanea (riferita al periodo necessario perchè la terapia farmacologica produca risultati apprezzabili), medici e personale ausiliario sono , dunque, onerati di una posizione di garanzia a contenuto terapeutico e, in particolare, sono tenuti a fare quanto in loro potere per evitare che la malattia degeneri nel compimento di atti autolesivi.
Anche fuori dalle ipotesi di ricovero coatto lo psichiatra è titolare di una posizione di garanzia, perché sullo stesso gravano doveri di protezione e di sorveglianza del paziente in relazione al pericolo di condotte autolesive (e, naturalmente, eterolesive). In applicazione dei consueti canoni in tema di responsabilità medica, il paziente che si trovi ricoverato in un reparto psichiatrico deve essere correttamente curato. In altre parole, lo psichiatra, al pari di qualsiasi altro medico curante, ha l'obbligo giuridico di curare la malattia mentale nel miglior modo possibile, con tutti gli strumenti che l’ordinamento e scienza pongono a sua disposizione. Detto obbligo ha in sè quello di salvare il paziente dal rischio di condotte autolesive, dovendo ritenersi che le stesse rappresentino un'estrinsecazione, quando non una conseguenza, della patologia che lo affligge.
Ciò che l'ordinamento richiede allo psichiatra è di contrastare il rischio di condotte siffatte, attivandosi con gli strumenti terapeutici di cui può disporre.
E se lo psichiatra ha in cura una persona che presenti un concreto pericolo di suicidio, la posizione di garanzia comporta l'obbligo di apprestare cautele specifiche (così, ad esempio, nel caso di ricovero volontario, invitare il personale infermieristico alla massima sorveglianza; prevedere, nel caso in cui il paziente intenda uscire dalla struttura, che lo accompagnino persone qualificate ed informate).
Capita di leggere sentenze di cassazione in cui il difensore del medico psichiatra sostiene che, qualora il soggetto, in stato di grave alterazione psichica, accetti di sottoporsi ad un trattamento volontario, non è suscettibile di coercizione, nè è esigibile un dovere, da parte del medico, di vigilanza e custodia nei suoi confronti.
Ma questa posizione è assolutamente ininfluente nel merito in quanto lo psichiatra che ha in cura una persona che presenti un concreto pericolo di suicidio (con alle spalle tentativi, condotte pericolose ecc), la posizione di garanzia comporta l'obbligo di apprestare cautele specifiche (così, ad esempio, nel caso di ricovero volontario, invitare il personale infermieristico alla massima sorveglianza; prevedere, nel caso in cui il paziente intenda uscire dalla struttura, che lo accompagnino persone qualificate ed informate).
Altro punto su cui spesso i legali dei medici intervengono in ordine alla ritenuta sussistenza del rapporto di causalità, spesso sostenuto da perizie condotte da consulente tecnico di parte che sostiene ed argomenta che il suicidio non era prevedibile, nè prevenibile, tenuto conto che non vi può essere "vigilanza 24 ore al giorno". Ma queste argomentazioni non riescono a scalfire la congruenza del discorso giustificativo che sorregge il convincimento, tanto più che si risolvono (almeno in gran parte) in un'interpretazione alternativa degli elementi probatori che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione. Le pretese dei medici prendono, invero, le mosse da circostanze di fatto indimostrate (per esempio che il paziente fosse affetto da depressione non psicotica o latra malattia; che le sue condizioni fossero in miglioramento; che l'autorizzazione ad uscire dal reparto non "trasmodasse il rischio consentito") e sviluppano considerazioni inconsistenti. Infatti, ciò che l'ordinamento richiede allo psichiatra è di contrastare il rischio di CONDOTTE siffatte, attivandosi con gli strumenti terapeutici di cui può disporre NON QUELLO DI PREVENIRE SUICIDI O ALTRI ATTI. Proprio per questo una volta stabilito, comunque, che un regime di vigilanza è compatibile con il ricovero volontario e che esso, in una prospettiva di alleanza terapeutica con il paziente, può diventare dovuto ed esigibile, il problema in concreto si sposta sulla verifica delle COGNIZIONI (per valutare la gravità della situazione) e dei mezzi a disposizione dei garanti.
Quindi il vero punto da contendere in queste situazioni è la condotta dei medici e del personale in relazione alle condizioni del paziente e non la prevedibilità o meno del tentativo di suicidio che è pacifico che non può essere previsto da nessuno.
Quindi se riflettiamo sulla condotta tenuta dal medico e dal personale in relazione alle condizioni effettive del paziente, apriamo un terreno di analisi particolarmente ricco di situazioni potenzialmente pericolose a carico dei Garanti (medico e personale infermieristico), infatti la cronica carenza di personale, strutture ed un assetto legislativo troppo generico di riferimento, possono portare il medico a sottovalutare colpevolmente delle situazioni che possono poi evolvere in tragedie.
Il problema da gestire ovvero la condotta da tenere verso pazienti psichiatrici è particolarmente complessa e tocca ambiti che vanno oltre l’aspetto medico e, purtroppo questi aspetti, interagiscono tra loro. A mio modesto avviso è urgente mettere mano ad una revisione della legge 180 completandola con un corpo di articoli che possano dettagliare meglio le procedure e le tutele verso i medici e verso pazienti e famigliari. Un insieme di articoli che ribadisca il superamento della psichiatrica asilare ma che apra le porte ad una psichiatria su misura che possa anche contemplare il giusto ricovero coatto a tutela dell’individuo per il tempo necessario a capire il paziente, le sue dinamiche psicotiche nei suoi deliri, e problemi,in modo del tutto autentico vero, magari inizialmente senza l’utilizzo massiccio di farmaci.
Marcus
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