Polizza obbligatoria anche per i camici bianchi

La riforma degli Ordini professionali, da attuare entro il prossimo 13 agosto, obbliga gli iscritti alla copertura assicurativa per i rischi che derivano da attività professionale. Molte ancora le incertezze per le stipule delle convenzioni quadro. Poiché spesso i medici sono chiamati a rispondere dei presunti danni riferiti a prestazioni erogate in un passato anche remoto, sono consigliabili polizze con una retroattività di almeno cinque anni e che coprano anche le richieste di risarcimento arrivate dopo la cessazione dell’attività.
Importante valutare tutte le esclusioni contrattuali, per esempio in caso di mancata compilazione della cartella clinica o di mancata acquisizione del consenso informato. Sempre meglio scegliere contratti che garantiscono la tutela legale. Il medico di famiglia deve controllare che la polizza preveda la garanzia per il sostituto e verificare che il sostituto sia assicurato. Il massimale non dovrebbe essere inferiore al milione di euro. Il costo medio, a fine 2009, dei sinistri protocollati nel 2004 è di 43.300 euro, il doppio rispetto agli anni precedenti.
«La maggior parte dei medici è già assicurata e quasi tutti hanno convenzioni con le compagnie di assicurazione – fa notare Roberto Manzato, direttore Vita e danni non auto di Ania – ci sono broker specializzati sulla Rc medica anche per i dipendenti che hanno bisogno di coperture a secondo rischio, cioè per colpa grave e non per colpa lieve di cui già risponde la struttura sanitaria da cui dipendono».
Fonti: Il Sole 24 Ore, pag. 27, 28. edott.it